In Italia la figura del Naturopata non è ancora riconosciuta.

In Emilia Romagna, come in altre regioni, è stata proposta ed approvata una norma pubblicata sul

Bollettino Regionale E.R. n°36/2005 [guarda il Bollettino E.R. n°36/2005 – documento PDF]

“Istituzione della figura di operatore professionale Operatore del Benessere” che identifica i requisiti formativi e l’ambito professionale di competenza del Naturopata.

Cito dall’art.3:

Il naturopata promuove il benessere e il mantenimento della salute dell’individuo attraverso:

  1. l’osservazione della costituzione del terreno per una valutazione olistica del cliente;
  2. l’educazione-informazione sull’alimentazione naturale, sull’igiene, sull’attività fisica e sugli stili di vita;
  3. l’educazione all’abitare secondo principi di architettura organica ed ecologica;
  4. l’utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la respirazione;
  5. l’utilizzo di rimedi della fitoterapia tradizionale, di integratori alimentari, di olii essenziali per uso esterno e di floriterapia;
  6. lo stimolo delle potenzialità di autoguarigione dell’organismo;
  7. lo sviluppo nel soggetto di una presa di coscienza delle proprie dinamiche relazionali e conflittuali;
  8. Le pratiche svolte dal naturopata non hanno carattere di prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la riabilitazione di patologie specifiche, né la prescrizione di farmaci o diete.

Questa legge, come nelle altre regioni, è stata bloccata dalla Corte Costituzionale; per sopperire a questo “vuoto normativo” la regione E. R. ha in seguito deliberato una diversa norma che tralascia la regolamentazione formativa (motivo per cui la legge precedente è stata bloccata) ma identifica invece l’ambito di competenza delle “pratiche bionaturali”.

Deliberazione Legislativa n°62/2009 [guarda la D. L. n°62/2009 documento PDF]

In attesa di una definizione formale dei requisiti formativi del Naturopata, i centri di formazione pubblici e privati accreditati stanno comunque lavorando in conformità alla normativa “bloccata”.

Il rischio che può derivare da questo vuoto normativo è la presenza di operatori non adeguatamente preparati, pertanto sta a chi si rivolge ad un Operatore Naturale verificarne la formazione e la professionalità.

 

 

 

 

Utilizzando questo Sito, accetti il nostro uso dei cookie, per una migliore esperienza di navigazione. Ulteriori Informazioni